GARA VIRTUS VERONA – PADOVA DEL 1 FEBBRAIO 2025
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce, tra l’altro, che:
1. al minuto 31° del primo tempo, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore Curva Ospiti, rivolgevano cori di espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso il portiere di colore della squadra avversaria della Società Virtus Verona;
2. al termine della gara, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore Curva Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso un altro calciatore di colore della squadra avversaria, ripetuti per sei volte. I predetti sostenitori erano presenti in circa 470 e si rendevano responsabili, nel 30% dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega e dall’Arbitro.
Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nel Settore Ospiti dell’impianto sopra richiamato e della percentuale del 30% di coloro che erano presenti nel Settore Curva Ospiti che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata in quanto essa è stata rilevata dall’Arbitro a fine gara e, con riferimento a tutte le estrinsecazioni prima
riportate, sia dal Collaboratore della Procura Federale che dal Commissario di Campo – Delegato di Lega presenti sul campo. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, C.G.S. Dalla relazione della Procura Federale emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto nel Settore Curva Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Tribuna Est Stadio Euganeo.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. 108/381
3. Dalle relazioni del Commissario di Campo Delegato di Lega e dalla documentazione fotografica allegata risulta, altresì, che, oltre alle condotte appena esposte, i sostenitori del PADOVA hanno posto in essere anche fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
P.Q.M.
in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.:
A) delibera di sanzionare la Società PADOVA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Est Stadio Euganeo, privo di spettatori. Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione;
B) delibera di sanzionare la Società PADOVA per le condotte di cui al numero 3 con l’ammenda di € 150,00 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto)