Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo il recupero Union Clodiense-Padova. Multa al club biancoscudato, queste le motivazioni
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PADOVA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, al momento dell’ingresso in campo delle squadre, un petardo di lieve entità e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 27° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. all’11° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate consegue dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.