Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato
AMMENDA € 2.000,00
MANTOVA
A) per avere un suo sostenitore, durante il minuto di silenzio di raccoglimento in memoria di uno storico giornalista sportivo della città di Padova, urlato una frase;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, durante il minuto di silenzio di raccoglimento di cui al capoverso sub A), un petardo nel proprio Settore;
2. nell’aver fatto esplodere, durante la gara, sette petardi, nel proprio Settore;
3. nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua in vetro vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, durante la gara, nove bicchieri di plastica vuoti nel recinto di gioco, senza conseguenze;
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.)
AMMENDA € 700,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).