Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo il derby Vicenza-Padova:
AMMENDA € 1.000,00
L.R. VICENZA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
- al 1° e 29 minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
- al 32° e 74° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
- al 29° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido all’indirizzo del
portiere della squadra avversaria, senza colpirlo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
68/190
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PADOVA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere:
- lanciato, al 1° minuto della gara, due petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
- lanciato, al 1°, 66° e 83° minuto della gara, cinque fumogeni nel recinto di gioco, due dei
quali provocavano il danneggiamento dei cavi del pannello Led pubblicitario;
- lanciato cinque bicchieri di plastica contenenti liquido sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
- danneggiato, facendole cadere a terra, le casse audio posizionate in prossimità della recinzione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- lanciato cinque bicchieri di plastica contenenti liquido sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
- lanciato, al 1°, 66° e 83° minuto della gara, cinque fumogeni nel recinto di gioco, due dei
quali provocavano il danneggiamento dei cavi del pannello Led pubblicitario;
- lanciato, al 1° minuto della gara, due petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
- al 29° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido all’indirizzo del
portiere della squadra avversaria, senza colpirlo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
68/190
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PADOVA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere:
- al 32° e 74° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;