Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato
AMMENDA € 300,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, un bicchiere in plastica contenente liquido, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).