Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo Padova-Vicenza
€ 2.000,00 PADOVA per avere suoi sostenitori, posizionati nella tribuna est: A) esposto, dal minuto 22°e 54, al minuto 24° e 33, due striscioni (delle dimensioni di circa 1 mt per 6 mt ciascuno) contenenti frasi offensive nei confronti di un calciatore avversario e della sua società di appartenenza; B) intonato, nelle medesime circostanze di tempo, due cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario, il primo dei quali ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).
€ 800 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, prima della gara, alle ore 20:20 e 20:25 circa, due petardi nel settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).