Padova, bu razzisti a De Winter: Tribuna Est chiusa per un turno (ma sanzione sospesa)

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Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo il ritorno dei quarti di finale playoff. Punito il Padova con 300 euro di multa “per avere i suoi sostenitori, in numero di circa 500, presenti nel settore denominato “Tribuna Est”, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 24° minuto e 25°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).”.

Ma non è tutto, perché alcuni buu razzisti contro De Winter costano al Padova la chiusura della Tribuna Est per una gara. Sanzione sospesa per un anno, che potrebbe tramutarsi in una punizione doppia se l’episodio dovesse ripetersi durante il periodo in esame

GARA PADOVA / JUVENTUS U23
Il Giudice sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega relative alla gara Padova – Juventus U23 del 22 maggio 2022, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al 12°minuto del secondo tempo, «subito dopo che l’arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore del Padova per il fallo commesso dal giocatore di colore della Juventus DE WINTER KONI, indossante la maglia nr.5, ai danni del giocatore del Padova SETTEMBRINI, si levavano, dal settore della tribuna est occupata da ultrà del Padova dei “BU BU” ripetuti per circa cinque secondi e subito coperti da sonori fischi di tutti gli altri spettatori, nei confronti del citato calciatore di colore De Winter. E’ doveroso far presente che circa 500 ultras padovani hanno intonato il “BU BU”».
I predetti sostenitori erano circa 500, circa il 50% del settore occupato, e si rendevano responsabili dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e tre i Collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega.
Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale molto elevata di coloro che erano presenti nel settore tribuna est e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S., anche in considerazione della dissociazione di tutti gli altri spettatori presenti nell’impianto sportivo, riportata puntualmente sia dalla Procura Federale che dal Commissario di Campo,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società PADOVA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato “Tribuna Est”, destinato ai sostenitori della Società ospitante,
privo di spettatori.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”




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