Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo Südtirol-Padova. Multato di duemila euro il club biancoscudato, con le seguenti motivazioni: “PADOVA Il giudice sportivo, letta relazione redatta dai componenti della Procura Federale, relativa alla gara SUDTIROL/PADOVA, osserva quanto segue. In disparte la qualificazione dei cori intonati dai sostenitori del Padova, presenti in trasferta al seguito della loro Squadra, nei confronti del calciatore del SUDTIROL Jeremie BROH, dalla relazione sopra richiamata emerge che i cori in questione non sono stati percepiti da tutti e tre i componenti della Procura presenti nello stadio. Inoltre, sempre dalla relazione summenzionata, risulta che neppure i Dirigenti della Società ospitante hanno ascoltato i cori in esame. Ne discende che, nel caso di specie, fa difetto il requisito della “percezione reale del fenomeno” richiesto dall’art. 28 CGS per la sussumibilità dei cori nella previsione normativa medesima e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni ivi previste. Tuttavia, i cori in questione, intonati dai tifosi del Padova presenti nella tribuna Canazza, settori 4B e 6, fra il 19° ed il 20°minuto del primo tempo, meritano di essere sanzionati ai sensi dell’art. 25, comma 3, CGS, in quanto cori offensivi nei confronti del calciatore destinatario degli stessi. Del pari, meritano di essere sanzionati i cori intonati dagli stessi sostenitori del
PADOVA, presenti nel settore sopra indicato, al 69°minuto circa della gara, nei confronti dei sostenitori della Squadra avversaria, in quanto comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. La misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le m odalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e, dall’altra, la gravità dei cori intonati dai suoi sostenitori (r.proc. fed.)