Mano pesante del giudice sportivo dopo Trento – Padova
TRENTO ammenda di 3000 euro
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, poco prima della gara, fatto esplodere un petardo all’interno del settore occupato dagli stessi;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, all’8°minuto del primo tempo, nell’esultare per la segnatura della loro Squadra, lanciato qualche bottiglietta d’acqua e qualche bicchiere di birra che cadevano, in parte, nel loro settore spruzzando il relativo liquido verso il portiere ospite senza raggiungerlo e, in parte, (due) nel recinto di gioco;
C) per avere i suoi sostenitori, al 5°minuto del secondo tempo, lanciato birra verso il Commissario di Campo attingendolo e bagnandolo in modo consistente.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
PADOVA ammenda euro 500
PADOVA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 32°minuto circa, lanciato all’interno del recinto di gioco quattro bicchieri di plastica contenenti birra, di cui due pieni e due semi pieni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
Un turno di squalifica per Ronaldo per cumulo di ammonizioni