Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo Padova – Pro Vercelli. Le motivazioni: “per avere i suoi sostenitori utilizzato strumenti che emanavano un suono simile a quello dei fischietti arbitrali in modo continuato dal 25° al 35° minuto del primo tempo e, nel secondo tempo, al 36°, al 40°minuto e al secondo minuto di recupero. La Società di casa è intervenuta diffondendo annunci a mezzo speaker finalizzati a far terminare tale comportamento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il comportamento fattivo dei Dirigenti della Società (r.proc. fed.).