Il Parma disputerà la prossima Serie A con cinque punti di penalizzazione, mentre per Emanuele Calaiò è stata sancita una squalifica di due anni. E’ questa la sentenza emessa dal Tribunale Nazionale Federale, che riportiamo di seguito.
“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Mario Antonio Scino Presidente; dall’Avv. Amedeo Citarella e dal Dr. Pierpaolo Grasso Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra, si è riunito il giorno 17.7.2018 e ha assunto la seguenti decisione: “” (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALAIÒ EMANUELE (Calciatore tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl), SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL – (nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018). Il deferimento Con provvedimento n. 169/134 2 asseritamente riferiti, peraltro solo in tono scherzoso, alla incolumità fisica del calciatore, senza alcun riferimento allo svolgimento della gara e, in ogni caso, tutti posti nel nulla dal quarto messaggio. Sempre a dire della difesa, il De Col ed il terzi sarebbero stati indotti ad informare dei messaggi la propria Società, da cui è partita la comunicazione alla Procura Federale, solo dal particolare contesto ambientale spezzino del momento, la cui dirigenza, a due giornate dalla fine del campionato, conseguita la salvezza sul campo, avrebbe imposto a tutti i propri tesserati di notiziarla in ordine a qualsivoglia contatto con tesserati dell’Avellino e del Parma, squadre che sarebbero state affrontate nelle ultime due giornate di campionato. In punto di diritto, la difesa del Calaiò ha contestato che i messaggi da questi inviati possano rivestire la natura di “atti diretti a” così come richiesto dall’art. 7 del CGS ai fini della integrazione della violazione. Ritiene, la difesa, in assenza di “una prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio” in ordine alla concreta idoneità dell’atto, che vertendosi in fattispecie di violazione “a formazione progressiva” non possa configurarsi alcun illecito in quanto priva, la fattispecie, di tutti gli elementi richiesti per la sua configurazione, potendosi invece sussumere, a tutto voler concedere e solo in via subordinata, unicamente nell’ambito della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 bis CGS. La Società Parma Calcio, a sua volta, ha posto l’attenzione sul significato da attribuire alla segnalazione inviata dallo Spezia alla Procura, nell’oggetto indicata come “comunicazione”. A dire della difesa, siffatta denominazione dell’oggetto della segnalazione starebbe a significare la ritenuta irrilevanza dei messaggi, non percepiti quale tentativo di illecito né dalla Società, né dai calciatori, sicché, secondo tale impostazione, i calciatori avrebbero informato di tanto la Società e, quest’ultima, la Procura Federale solo per eccesso di zelo, invece non riscontrabile, si sostiene, nel comportamento della Procura, che avrebbe avviato le indagini solo a distanza di diciassette giorni dalla ricezione della comunicazione, a stagione regolare conclusa, perché anche dalla stessa inizialmente non attribuita alcuna valenza illecita ai messaggi del calciatore Calaiò. Il dibattimento Alla riunione odierna, preliminarmente, questo Tribunale, preso atto della richiesta di intervento nel giudizio, formulata ex art. 41, comma 7 CGS dalle Società US Città di Palermo Spa e Venezia FC Srl, che hanno sostenuto sussistente un interesse di classifica, sentite le altre parti, oppostesi all’intervento del Venezia FC Srl e non oppostesi a quello della US Città di Palermo Spa, ha provveduto con l’ordinanza che di seguito si riporta: Ordinanza Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze presentate ai sensi dell’art. 41, comma 7 CGS e 33, comma 3 CGS, dalle Società Venezia FC e US Città Di Palermo Spa; udita la discussione degli interventi e della Procura Federale; ritiene ammissibile l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa, in quanto portatrice di interesse diretto in relazione alla posizione in classifica acquisita al termine della s.s. 2017- 18, nonché finalista nel girone dei play-off 2017-18; ritiene invece inammissibile l’istanza di intervento della Società FC Venezia, in carenza di un interesse anche indiretto, riguardo al procedimento in corso, poiché la Società fonda il proprio Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 3 intervento su un ipotetico e instaurando procedimento relativo alla posizione della Società US Città Di Palermo Spa, il cui stato, secondo quanto riferisce la Procura Federale, è in fase meramente istruttoria. P.Q.M. Ammette l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa. Respinge l’intervento della Società FC Venezia. Dispone il proseguimento del dibattimento. Proseguito il procedimento, la Procura Federale, rappresentata dal Procuratore Aggiunto Dott. Gioacchino Tornatore e dal Sostituto Avv. Dario Perugini, ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie: – per Calaiò Emanuele, squalifica di anni 4 (quattro) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); – per la Società Parma Calcio 1913 Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da computarsi sulla classifica finale del campionato 2017/2018 o, in subordine, penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019. Il difensore della US Città di Palermo Spa, associatosi alle conclusioni della Procura Federale in punto di responsabilità dei deferiti, ha chiesto irrogarsi, con riferimento alla Società Parma Calcio, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica avuto riguardo alla classifica finale del campionato 2017/2018. Le difese dei deferiti hanno ripercorso le argomentazioni formulate nelle memorie difensive e si sono riportati alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, la difesa del calciatore Calaiò ha insistito sulla valenza esimente del quarto messaggio, con cui il calciatore avrebbe comunicato al De Col che si trattava di uno scherzo, mentre la Procura, che pure lo avrebbe escluso dal novero di quelli aventi contenuto illecito, lo avrebbe contraddittoriamente valorizzato per sostenere il contenuto illecito dei primi. Sul punto, la Procura Federale ha replicato che solo in sede dibattimentale la difesa del calciatore avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato di uno scherzo sin dai primi messaggi, mentre con la memoria difensiva avrebbe sostenuto che il calciatore intendeva riferirsi alla propria incolumità fisica, di talché sarebbe stata fornita altra ricostruzione dei fatti caratterizzata, al pari della prima, da inverosimiglianza. La difesa della Società, ancora evidenziata la circostanza che i messaggi non sarebbero stati percepiti come un tentativo di illecito e, rimarcato il presunto ritardo con cui la Procura, ricevuta la segnalazione sin dal 14.5.2018, avrebbe avviato le indagini solo in data 4.6.2018, ha lamentato che, nella fattispecie, la Società non avrebbe potuto esercitare alcun controllo sul comportamento del calciatore, circostanza che ne escluderebbe e/o limiterebbe in termini sanzionatori l’eventuale responsabilità. Sul punto, la Procura Federale, rimarcato che la qualificazione giuridica del fatto non compete ai tesserati, ha precisato come non possa parlarsi di ritardo rispetto al momento iniziale delle indagini, sia per il gran numero di comunicazioni che normalmente le pervengono, sia perché comunque avviata, l’indagine, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 4 Al termine delle repliche dei rispettivi difensori hanno reso spontanee dichiarazioni il calciatore Calaiò Emanuele ed il Dott. Luca Carra, Consigliere delegato e legale rappresentante della Società Parma Calcio 1913 Srl. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto nei termini che seguono. Risulta accertato, in punto di fatto, che Calaiò Emanuele, calciatore tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl, prima della gara Spezia – Parma del 18/05/2018, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, e precisamente in data 14/05/2018, inviava a Filippo De Col, calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl, a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp, alle ore 12.40 i seguenti messaggi: “Ei pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio ” – “Dillo anche a claudiein” – “Soprattutto col rapporto che avete con me”, senza ricevere alcuna risposta; e, successivamente, alle ore 17.25, inoltrava il seguente messaggio: “Comunque pippein stai tranquillo scherzavo tanto per me è uguale tanto fra un po’ smetto ”, anche questo rimasto privo di risposta. Come confermato dallo stesso Calaiò in sede di audizione, il “claudiein” cui si fa riferimento nei messaggi è da individuarsi in Claudio Terzi, altro calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl, e la gara cui si riferiva era quella del Campionato Professionistico di Serie B Spezia – Parma, che si sarebbe disputata il successivo venerdì 18/05/2018, ultima giornata di campionato che avrebbe potuto determinare, nella concomitanza di taluni risultati, la promozione diretta del Parma in Serie A. I messaggi, tutti pervenuti al destinatario, erano dal medesimo portati a conoscenza della Società di appartenenza che, a sua volta, informava degli stessi la Procura Federale a mezzo pec del 14.5.2018, h. 16:20 e successiva integrazione del 15.5.2018, h. 14:32. L’oggetto della pec era indicato con il termine “comunicazione”. Premette in punto di diritto, questo Tribunale, in linea con quanto già affermato dalla allora CAF (C.U. n.1/C del 14.7.2006), da un lato, che “la struttura dell’illecito sportivo è analoga a quella dei reati di attentato o a consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato”; dall’altro che l’art. 7, CGS in cui è stato trasfuso l’art. 6, CGS, “che definisce l’illecito sportivo non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, se pure richieda che siano “concretamente idonei a realizzare l’evento cui sono diretti”, idoneità che la Corte Federale (CU n. 2/CF del 4.8.2006) ha individuato nella partecipazione di personaggi “con competenze e responsabilità di ruolo adeguati”. Ed invero, al fine di contrastare comportamenti che costituiscono la negazione dei principi a base di tutti gli ordinamenti sportivi (CU n. 48/TFN 2015/2016), con l’art. 7 il Legislatore sportivo non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza cioè,anche con il compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (i.e.: l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante dell’illecito, ma ha individuato tale tentativo, come detto, nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 5 alterare”, così discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”. Fatta tale doverosa premessa, è altresì d’uopo ricordare che nel quadro testé delineato, “può rientrare anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalità specificate nell’art. 6, CGS (ora art. 7), pure se non seguita da accettazione, purché sia stata percepita dal destinatario e presenti un minimo di concretezza” (CU n. 1/C cit.). Anche la prova dei fatti contestati, in linea con l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statale, va valutata esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli organi di giustizia sportiva. A differenza di quanto avviene in ambito penale, pertanto, ove è in gioco la libertà personale dell’individuo ed in cui “gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, per espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale” può anche essere sufficiente “richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che un’associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statale” (CGF – S.U., 21.08.2012, in CU n. 37/CGF). Consegue, ineluttabilmente, che “la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, può ritenersi raggiunta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti” (CFA del 9.9.2015 in CU n. 21/CFA – 2015/2016). Per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è dunque sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessario, al contrario, il superamento del ragionevole dubbio. Ebbene, alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara. A nulla rileva, pertanto, che con il quarto messaggio il calciatore, evidentemente preoccupato dalla mancata risposta dell’interlocutore, abbia cercato di porre nel nulla i precedenti messaggi che, in quanto rivolti a soggetto “con competenze e responsabilità di ruolo adeguati”, erano comunque giunti nella sfera di conoscenza del destinatario e suscitato nel medesimo, solo per usare un eufemismo, sicura perplessità (Il contenuto del messaggio mi è parso logicamente riferito alla gara che avremmo dovuto disputare. Per questo sono rimasto perplesso anche perché non mi era mai successo prima. Ragion per cui, senza esitare, ho Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 6 avvertito il team manager Pinto girandogli il messaggio appena pervenuto. – v. audizione De Col del 7.6.2018), anche perché risalente al 26.12.2017 l’ultimo messaggio pervenutogli dal Calaiò e perché era quasi sempre lo stesso De Col a scrivere al Calaiò e non viceversa. (v. audizione Calaiò). Anche il quarto messaggio in cui il Calaiò affermava essersi trattato di uno scherzo, cui non può attribuirsi alcuna valenza “auto-esimente”, dunque, piuttosto che tranquillizzare il De Col, ne accresceva ulteriormente la perplessità (Io sono rimasto ulteriormente perplesso e per questo ho girato immediatamente lo stesso al team manager). Pari sensazioni negative suscitava, la lettura dei messaggi, negli altri soggetti cui erano portati a conoscenza, di talché Claudio Terzi così riferiva in sede di audizione: “Posso anche dire che quando De Col mi ha fatto vedere il messaggio era sorpreso in maniera negativa perché non si aspettava questo tipo di messaggio, e anche perché lo avrebbe costretto a riferire alla Società. …. Ho pensato che Calaiò fosse impazzito perché stava scrivendo una cosa che aveva a che fare con la partita che avremmo disputato il venerdì successivo con il Parma. …… Eravamo compagni di squadra ……….. ma non posso dire di avere un rapporto di amicizia ….. Non ho letto il secondo messaggio, ma me lo ha riferito De Col. Così ho pensato che non avendo ricevuto risposta al primo messaggio, Calaiò avesse pensato di dare minore importanza al precedente messaggio. Io anche in quel caso ho consigliato a De Col di dare notizia alla Società non solo del primo ma anche di quest’ultimo messaggio “. Anche l’amministratore delegato dello Spezia, Sig. Micheli Luigi, come riferito dal team manager Pinto Leonar, presa visione dei messaggi, inclusi quelli intercorsi tra il calciatore spezzino Alberto Masi ed il calciatore del Parma Fabio Ceravolo, non aveva dubbi in proposito, tanto da decidere “immediatamente ….. per l’invio dell’esposto alla Procura Federale dandone comunicazione anche ai calciatori (v. audizione Pinto del 7.6.2018). Tale ultima circostanza è stata confermata in sede di audizione dallo stesso Micheli: “Soprattutto il messaggio inviato da Calaiò mi ha destato qualche perplessità, ritenendo potesse riferirsi alla partita da giocare con il Parma. Il secondo (messaggio di Ceravolo: n.d.s.), pur con un contenuto apparentemente non rilevante, ma proveniente da un giocatore del Parma, mi ha ugualmente indotto a trasmetterlo, congiuntamente al primo, alla procura Federale”. Se apparentemente irrilevante era ritenuto il messaggio del Ceravolo, tanto, non avveniva, evidentemente, per i messaggi del Calaiò. Emerge, inoltre, dalle dichiarazioni del De Col e del Terzi, la sporadicità dei contatti con il Calaiò, quasi del tutto assenti tra il Terzi e quest’ultimo, nonché l’assenza di un rapporto di tipo cameratesco tale da giustificare toni così asseritamente scherzosi, effettivamente non intesi in termini scherzosi dall’interlocutore diretto (De Col) e da quello indiretto (Terzi), vice capitano e capitano dello Spezia ed entrambi difensori, la presunta durezza dei cui interventi – in gara o nel corso degli allenamenti – non risulta abbia mai procurato danni fisici al Calaiò. L’invito a contenere l’ardore agonistico, pertanto, non può in alcun modo collegarsi nemmeno a qualche precedente specifico, con conseguente inverosimiglianza ed illogicità, ancora una volta, delle versioni alternative fornite dall’incolpato, di cui deve per converso ritenersi ragionevolmente accertata la responsabilità. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 7 A tale proposito, del resto, non può non evidenziarsi l’inconferenza del richiamo operato dalla difesa del Parma Calcio al precedente di cui al CU n. 25/TFN – Sez. Disc.re 2017/2018, in cui si discuteva della visita di un presidente di Società sul luogo di allenamento della squadra prossima avversaria, inizialmente ritenuto responsabile di illecito sebbene non uscita dalla sua sfera volitiva l’intenzione di ordire una combine, comportamento per tale per tale motivo derubricato dalla CFA – III Sez. (CU n. 095/CFA – 2017/2018), in violazione dell’art. 1, bis del CGS. Nel caso che ci occupa, invece, per quanto possa ancora occorrere, la responsabilità del calciatore non può ritenersi inficiata dall’asserita mancata percezione della illiceità del comportamento ascrittogli – come sostenuto dal difensore del Parma, Avv. Eduardo Chiacchio – da parte dei tesserati e dirigenti dello Spezia sentiti dai rappresentanti della Procura con l’assistenza degli Avv.ti Michele Cozzone (De Col Filippo e Micheli Luigi) e Monica Fiorillo (Alberto Masi e Pinto Leonar). Ed invero, che i messaggi, il cui tenore letterale è fin troppo chiaro, non siano stati percepiti in termini negativi non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dagli anzidetti soggetti ai rappresentanti della Procura Federale, e non può trovare alcun appiglio giuridico né nell’oggetto della pec informativa della Società spezzina, denominato “comunicazione”, né nel presunto ritardo con cui la Procura Federale avrebbe avviato le indagini. Prevede, infatti, l’art. 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, che costituiscono segnalazioni, ai sensi dell’art. 12 ter dello Statuto del CONI e del comma 4 dell’art. 51 del CGS esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i requisiti (a) della verificabilità della provenienza e dell’identità del segnalante e che (b) provengano da soggetto tesserato o affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione. A ben vedere, non è richiesto che il segnalante specifichi che si tratti di denuncia, esposto et similia. La norma parla unicamente di comunicazione, così come l’art. 7, comma 7 del CGS prevede, a carico dei soggetti ivi indicati, semplicemente “l’obbligo di informarne senza indugio la Procura Federale della FIGC” senza la previsione di alcun inutile formalismo. In disparte la circostanza che la qualificazione giuridica dei fatti eventualmente costituenti illecito è devoluta unicamente agli organi giudicanti, pertanto, non si vede come, da tale dato meramente formale (oggetto: comunicazione), possa semplicisticamente dedursi che la Società non abbia percepito il contenuto sostanziale dei messaggi di che trattasi, mentre rileva, di contro, che la segnalazione abbia raggiunto lo scopo voluto dalla norma, vale a dire informare la Procura Federale di un fatto la cui configurazione come violazione è devoluta esclusivamente agli organi giudicanti. Anche il rilievo del presunto ritardo con cui sono state avviate le indagini, quale indice della irrilevanza inizialmente attribuita dalla procura alla segnalazione, non coglie nel segno. Ed invero, le indagini avevano inizio il 4.6.2018 8 (v. conferimento incarico in atti), vale a dire entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport per la cui inosservanza la Procura Federale, a mente di quanto previsto dall’art. 51, comma 4, CGS CONI, può essere Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 8 invitata dalla Procura generale “ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro di cui all’art. 53 del presente Codice”. Accertata, per le ragioni che precedono, la responsabilità dell’incolpato, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo previa riduzione, ex art. 16, comma 1, del CGS della sanzione edittale di cui all’art. 7, comma 5, CGS. Ritiene infatti, il Tribunale, che nella determinazione delle sanzioni da comminare al Calaiò debba essere valorizzata la mancanza di precedenti specifici in capo al medesimo, calciatore professionista da anni, in alcun modo toccato dalle vicende di illeciti che recentemente hanno riguardato anche le Società in cui ha precedentemente militato. Della condotta ascritta al proprio tesserato risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS la Società Parma Calcio 1913 Srl. A tale proposito, ribadita “la rilevanza, non solo dogmatica, per l’ordinamento Federale, della categoria della responsabilità oggettiva delle Società” (CGF S.U., CU n. 187/CGF – 2013/2014) – e, ciò non di meno, considerata la necessità di calibrare le conseguenze della stessa, in materia di illecito sportivo come previste dall’art. 18, comma 1, lett. g – h – i – l – m) del CGS, questo Tribunale ritiene che la penalizzazione riferita alla classifica del campionato di Serie B appena conclusosi, oltre che estremamente afflittiva per la Società Parma Calcio, si porrebbe anche in aperto contrasto con lo stesso principio di afflittività previsto dall’art. 18, comma 1, lett. g) del CGS. Quanto al primo profilo, mette conto evidenziare che si è in presenza, nella specie, di un tentativo di illecito decisamente respinto dai destinatari dei messaggi e la cui conoscenza da parte della Società Parma Calcio non è stata in alcun modo nemmeno ipotizzata; l’odierna decisione, pertanto, viene assunta allo stato degli atti, in quanto non sentiti i dirigenti della Società e non approfondita l’indagine con riferimento al suo tesserato Ceravolo Fabio (autore dei messaggi indirizzati al calciatore spezzino Alberto Masi) il quale, se pure pronto a mettere a disposizione della Procura Federale il proprio telefono cellulare, non ha potuto dare corso a tale disponibilità per lo smarrimento del terminale, come da denuncia presentata all’autorità giudiziaria nel medesimo giorno dell’audizione. Rileva, dunque, che il tentativo di illecito è stato respinto dai destinatari e che, per quanto è dato sapere, salvo ulteriori elementi che dovessero emergere da eventuali successive indagini, la Società ha conseguito sul campo la posizione finale in classifica che le ha consentito la promozione diretta in Serie A. Quanto al secondo profilo, alfine, mette conto evidenziare che, a mente dell’art. 18, comma 1, lett. g) del CGS, la penalizzazione va operata con riferimento alla stagione sportiva in corso e, solo ove si appalesi inefficace, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva, di talché, dovendosi individuare la stagione sportiva in corso in quella 1° luglio 2018/30 giugno 2019, la infliggenda penalizzazione sul punteggio non potrà che scontarsi in tale stagione sportiva. Sanzione congrua, pertanto, in parziale accoglimento della richiesta subordinata formulata dalla Procura Federale, è quella di cui al dispositivo. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 9 – Calaiò Emanuele: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00); – Società Parma Calcio 1913 Srl: penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato 2018/2019.