Il Procuratore Federale, esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò “per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Spezia-Parma del 18 maggio, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra il risultato favorevole dell’incontro, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col, qualche giorno prima della gara, messaggi a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp”.
La società è stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.