Il Bari è stato penalizzato di due punti in classifica dal Tribunale Federale Nazionale e scende, dunque, al settimo posto in classifica, mentre il Cittadella è sesto. Se la sentenza venisse confermata anche in appello la partita del primo turno dei playoff si giocherebbe al Tombolato, con due risultati su tre a disposizione dei granata.
Ecco il dispositivo della sentenza
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 15.5.2018 e il 25.05.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), PALASCIANO GIOVANNI (Socio partner della Ria Grant Thornton Spa, soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA – (nota n. 11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 4 maggio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– Giancaspro Cosmo Antonio, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver
violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto
pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento
degli stessi;
– Giancaspro Cosmo Antonio e Palasciano Giovanni, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
– la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro
2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018 Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
Società FC Bari 1908 Spa, e dal Sig. Palasciano Giovanni, socio partner della Ria Grant Thornton Spa soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa, come sopra
descritto.
Per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver versato, entro il
16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e
febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Le memorie difensive
Nei termini di rito, i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. In particolare, nell’interesse del Dott. Cosmo Antonio Giancaspro e della Società FC Bari 1908 Spa, la difesa ha ribadito quanto sostenuto nella memoria con richiesta di archiviazione inviata alla Procura Federale il 17 aprile 2018, ossia l’infondatezza delle contestazioni mosse alla luce della documentazione allegata. Ed infatti, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali entro la scadenza del 16 marzo prevista dall’art. 85 NOIF, nonché, conseguentemente, della veridicità delle dichiarazioni rese ad attestazione dei suddetti pagamenti, vi sarebbero i modelli F24 versati in atti, ciascuno dei quali munito di timbro e firma di quietanza della Banca Popolare di Bari Spa, da cui si evince l’esecuzione dell’operazione in data 16 marzo 2018. Tali modelli venivano trasmessi alla Co.Vi.So.C. dalla Società in data 6 aprile 2018 in uno con l’estratto conto del cd. conto dedicato, da cui risultava l’addebito delle somme disposte con i suddetti modelli F24 da parte dell’istituto bancario tramite bonifico eseguito il 16 marzo 2018. Alla luce dei documenti in atti, quindi, si sottolinea come non vi sia stato nessun ritardo nell’adempimento degli obblighi federali da parte della Società, bensì, un mero ritardo attribuibile in via esclusiva alla banca nel rendicontare, quietanzare i pagamenti. Ne consegue che la dichiarazione a firma del Dott. Cosmo Antonio Giancaspro depositata presso la Co.Vi.So.C. non può ritenersi non veridica. Parimenti, la difesa del Dott. Palasciano, respinge ogni addebito, avendo il professionista legittimamente sottoscritto in data 16 marzo 2018 la dichiarazione da depositare presso la Co.Vi.So.C., attestante il tempestivo pagamento degli emolumenti dei tesserati, dei versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, dopo aver preso cognizione da parte della responsabile amministrativa della Società dell’avvenuto invio con il sistema Entratel all’Agenzia delle Entrate, degli F24 muniti di regolare protocollo. Inoltre, la difesa sottolinea lo scrupolo con cui, nei giorni successivi, il Dott. Palasciano ha seguito l’esito dei menzionati pagamenti, sollecitando al Presidente Giancaspro l’invio della documentazione quietanzata da parte dell’istituto di credito ed informando in data 23 marzo 2018 la stessa Co.Vi.So.C. circa le richieste di documentazione inoltrate alla Società e non riscontrate da quest’ultima. Pertanto, la difesa del Dott. Palasciano sottolinea la totale estraneità del professionista in relazione ai fatti oggetto di deferimento, non potendo allo stesso essere richiesto diverso e maggiore scrupolo nell’adempimento del proprio mandato.
Il dibattimento
All’udienza del 15 maggio 2018, la Procura Federale depositava preliminarmente copia di un documento della Agenzia delle Entrate di Bari e fatto pervenire in pari data da parte della Procura della Repubblica di Bari. Si tratta di una attestazione dell’Agenzia delle Entrate rilasciata nell’ambito dell’attività di indagine delegata alla Guardia di Finanza e volta a chiarire l’effettivo
motivo di scarto di taluni Modelli F24 presentati dalla Società Football Club Bari 1908 Spa tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tra i Modelli F24 oggetto di verifica figurano
anche quelli alla base del presente procedimento, in relazione ai quali il responsabile dell’Agenzia delle Entrate rileva come “nel caso dei modelli F24 segnalati, la Banca Popolare di Bari (ABI 05424) ha comunicato di aver ricevuto le deleghe di pagamento in data 16 marzo 2018 ed ha effettuato il riversamento delle relative somme in data 10 aprile 2018”. Alla luce di tale ultimo documento e della memoria difensiva depositata dal Dott. Palasciano, la Procura Federale chiedeva a questo TFN di esercitare i poteri di cui all’art. 34 comma 4 CGS e di acquisire con ordinanza istruttoria il saldo dell’estratto conto del c.d. conto dedicato della Football Club Bari 1908 Spa al 16 marzo 2018. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi in camera di consiglio, vista la
motivata istanza istruttoria della Procura Federale, accoglieva la richiesta ed ordinava alla Procura Federale l’acquisizione agli atti del saldo contabile del c.d. conto dedicato della Football
Club Bari 1908 Spa alla data del 16 marzo 2018, facendone richiesta alla Procura della Repubblica di Bari. Il TFN fissava per la prosecuzione l’udienza del 1 giugno 2018 ore 11, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.
In data 23 maggio 2018, Il Presidente del TFN – SD, visto il deposito da parte della Procura Federale della documentazione richiesta e tempestivamente trasmessa ai deferiti, ritenuta la estrema necessità di anticipare l’udienza di prosecuzione della discussione del procedimento, tenuto conto che la Società Football Club Bari 1908 Spa giocherà la partita del primo turno dei Play off di serie B nella giornata di sabato 26 maggio 2018, onde evitare che si possa dover annullare tale partita, anticipava l’udienza di discussione al 25 maggio 2018. All’udienza del 25 maggio 2018 la Procura Federale insiste nell’accoglimento del deferimento nei confronti della Società Football Club Bari 1908 Spa e del legale rappresentante, ritenendo inequivocabilmente provato il ritardo nell’adempimento degli obblighi sanciti dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF in particolare, alla luce della documentazione bancaria pervenuta a seguito della menzionata ordinanza istruttoria. Infatti, come si evince dalla lista movimenti del conto corrente dedicato della Società, allegata dalla Procura della Repubblica come documento 2, i quattro modelli F24 oggetto di contestazione sono stati pagati dalla banca in data 6 aprile 2018, solo dopo aver ricevuto in pari data la provvista necessaria ad effettuare i pagamenti (si evidenziano, a tal proposito, due bonifici ed un giroconto per un importo complessivo pari a € 1.148.000).
La Procura Federale, rileva altresì una apparente incongruenza tra la documentazione bancaria prodotta dalla Società unitamente alla memoria difensiva con richiesta di archiviazione del 17
4 aprile 2018 dove, nell’estratto conto risulta l’addebito delle somme disposte con i suddetti modelli F24 da parte dell’istituto bancario tramite bonifico del 16 marzo 2018, addebito non
presente nella movimentazione del conto fornita dalla Procura della Repubblica di Bari. Per chiarire tale incongruenza documentale e verificare eventuali ulteriori responsabilità, la Procura
Federale chiede la rimessione degli atti ai sensi dell’art. 41, comma 10 CGS. In merito alle eccezioni reiteratamente sollevate dalle difese dei deferiti sulla inutilizzabilità per
tardiva acquisizione ed inconferenza dei documenti forniti dalla Procura della Repubblica di Bari, la Procura Federale ne chiede il rigetto alla luce della previsione dell’art. 32 quinquies comma
3 CGS, laddove recita che “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità dello Stato”. In merito alla contestazione mossa nei confronti del Dott. Palasciano, la Procura Federale, nel dare atto della buona fede con cui questi ha agito e della tempestiva rilevazione e comunicazione agli organismi di controllo delle anomalie e dei ritardi nei pagamenti dei modelli F24 inizialmente firmati, ne chiede il proscioglimento.
Alla luce di quanto esposto ed argomentato la Procura Federale ha concluso formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
– per la Società Football Club Bari 1908 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontare nella stagione sportiva in corso;
– per Giancaspro Cosmo Antonio mesi 3 (tre) di inibizione.
La difesa della Società e del legale rappresentante, insiste preliminarmente, nell’eccepire la tardività e l’incongruenza dei documenti forniti dalla Procura della Repubblica, i quali eccederebbero le richieste istruttorie avanzate da questo Tribunale e volte ad ottenere il saldo contabile del conto corrente dedicato alla data del 16 marzo 2018 onde verificare la presenza di valuta sufficiente a coprire il pagamento dei quattro modelli F24. Inoltre, nel respingere ancora una volta gli addebiti contestati, la difesa dei deferiti rileva come l’oggettiva incapienza del conto corrente alla data del 16 marzo 2018, non possa pregiudicare la regolarità e l’efficacia della operazione di pagamento dei modelli F24, effettuata in virtù dei rapporti bancari esistenti tra la Società e l’istituto di credito il quale avrebbe consentito alla prima di operare attraverso il c.d. scoperto in bianco. Le quietanze apposte dalla banca sugli F24 con data 16 marzo 2018 sarebbero, pertanto, il frutto di un fido bancario concesso al Football Club Bari 1908 Spa in presenza di un saldo contabile insufficiente alla data del 16 marzo 2018.
I motivi della decisione
Preliminarmente si rigetta l’eccezione sollevata dalla difesa del Football Club Bari 1908 Spa secondo cui l’acquisizione dei documenti bancari forniti dalla Procura della Repubblica di Bari sarebbe illegittima perché tardiva ed attinente ad una pluralità di documenti non pertinenti con il thema decidendum. L’eccepita tardività non può essere affermata in virtù della disposizione contenuta nell’art. 32 quinquies, comma 3 CGS, laddove consente l’utilizzo degli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità dello Stato. Del pari, questo Collegio ritiene di rigettare l’eccezione anche sotto altro profilo essendo utile e necessario ai fini del decidere tutto quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica ed attinente in via esclusiva ai movimenti effettuati nel periodo di riferimento sul conto corrente n. 10630 470 dedicato al pagamento di stipendi, oneri fiscali e contributivi, documenti indispensabili alla ricostruzione dell’iter dell’intera vicenda.
Il deferimento è fondato e merita accoglimento. Il procedimento trae origine dalla nota del 06.04.2018, prot. n. 3875/2018 avente ad oggetto la posizione nei confronti dell’Erario e dell’Inps della Società FC Bari 1908 Spa, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 05/04/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva evidenziato che la FC Bari 1908 Spa non aveva provveduto entro il termine del 16 marzo 2018 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF. La Co.Vi.So.C., inoltre, dava atto delle dichiarazioni pervenute da parte della Società e del soggetto incaricato del controllo contabile che segnalavano un ritardo nella ricezione dei modelli F24 quietanzati da parte della banca e nell’addebito degli importi sul conto corrente.
Con nota integrativa del 16/04/2018 n. 4147/2018, la Commissione di Vigilanza integrava la precedente nota segnalando come in data 6 aprile la Società aveva depositato n. 4 deleghe F24 relative all’asserito versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps in esame, riportanti il timbro di pagamento della Banca Popolare di Bari del 16 marzo 2018, prive di documentazione attestante l’effettivo addebito sul conto corrente bancario. Inoltre, nel corso della verifica ispettiva effettuata presso la Società in data 20 marzo 2018, gli ispettori avevano rilevato che, alla medesima data, non risultavano versate le menzionate ritenute e contributi.
Ai sensi dell’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF, infatti, le Società partecipanti al Campionato di Serie B, devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure
stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 marzo di ciascun anno l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1°
gennaio – 28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse alla Società ed al legale rappresentante. Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, nessun dubbio residua sul fatto che alla data del 16 marzo 2018 sul conto corrente dedicato della Società non vi fosse valuta sufficiente ad evadere i 4 modelli F24 oggetto di contestazione. Risulta, altresì, provato come il riversamento delle somme all’Agenzia delle Entrate sia avvenuto solo in data 6 aprile 2018, allorquando la Società ha provveduto a versare
sul conto provvista sufficiente. A conferma di ciò vi è la stessa dichiarazione depositata dalla Procura Federale nel corso dell’udienza del 15 maggio 2018, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
di Bari, in merito ai Modelli F24 alla base del presente procedimento. Nessuna traccia in atti, né fino all’udienza odierna, di una asserita esecuzione del pagamento in data 16 marzo 2018 da parte della banca in virtù di un fido a tal fine riconosciuto alla Società. Non si può non rilevare come, fino ad oggi, la Società abbia sostenuto con forza l’esecuzione nei termini del pagamento, producendo a tal fine sia i modelli F24 quietanzati dalla banca incaricata sia un estratto conto vidimato dall’istituto con l’addebito delle somme in data 16 marzo. Solo oggi, con l’acquisizione agli atti della movimentazione del conto trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari, di fronte alla documentale incapienza del conto alla data del 16 marzo, è stata prospettata una apertura di credito da parte dell’istituto il quale avrebbe consentito alla Società di operare attraverso un c.d. scoperto in bianco. Di tale operazione, tuttavia, non vi è traccia in atti.
Infine, nessun pregio si può attribuire alla prospettazione difensiva secondo cui il pagamento sarebbe stato eseguito il 16 marzo stante una mancata contestazione di ritardo da parte della Agenzia delle Entrate. Come noto, il termine ultimo al 16 marzo per i pagamenti Inps ed Irpef è di esclusiva fonte Federale, mentre la scadenza dei versamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 aprile, di guisa che al 6 aprile il pagamento per quest’ultima è da considerarsi nei termini.
Pertanto, di fronte ad un dato normativo quanto mai tassativo ed inequivocabile nell’imporre alle Società, non solo di effettuare il pagamento entro i termini sanciti, bensì di documentare tale pagamento alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, si deve affermare la responsabilità disciplinare della Società Football Club Bari 1908 Spa e del rappresentante legale per non aver versato e documentato nei termini fissati le ritenute Irpef e i contributi Inps quarto bimestre.
Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.
Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro
Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa. Per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati,
lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
In merito alle contestazioni mosse al Sig. Palasciano Giovanni, socio partner della Ria Grant Thornton Spa soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa, le stesse sono da ritenersi infondate, come rilevato dalla stessa Procura Federale, infatti, il Sig. Palasciano ha diligentemente eseguito il proprio mandato professionale, segnalando tempestivamente alla Società ed alla Commissione di Vigilanza i ritardi e le anomalie riscontrate nel pagamento dei quattro modelli F24. In merito alla richiesta formulata dalla Procura Federale di rimessione degli atti ai sensi dell’art.
41 comma 10 CGS, il TFN – SD non ritiene di accoglierla non rinvenendo agli atti elementi di novità tali da giustificare un ulteriore accertamento.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
– per Giancaspro Cosmo Antonio, mesi 3 (mesi tre) di inibizione;
– per la Società Football Club Bari 1908 Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontare nella stagione sportiva in corso.
Proscioglie Palasciano Giovanni.
Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola