Legale Criscitiello: “Comunicato falso del Cittadella. Pronta la controquerela e denuncia per frode sportiva”

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Prosegue senza sosta la querelle fra il Cittadella e il direttore di Tuttomercatoweb Michele Criscitiello. Questo il comunicato diffuso poco fa dai legali del giornalista campano: “In merito al Comunicato Stampa apparso nella giornata di ieri, sul sito di A.S. Cittadella, si evidenzia come il tenore della notizia appaia fuorviante per i lettori e conseguentemente diffamatorio per il Sig. Michele Criscitiello, il quale ha deciso di tutelarsi nelle sedi più opportune e pertanto ha affidato la tutela dei propri interessi allo studio DCF Legale di Bergamo, degli Avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari. Innanzitutto vi è da chiarire come lo stesso titolo “Indagine su Criscitiello” sia di per sé già fuorviante lasciando intendere al lettore che si tratti di situazioni ben più gravi rispetto a quelle ritenute in essere. Infatti tecnicamente non vi è alcuna indagine ad oggi pendente a carico del sig. Criscitiello essendo le investigazioni concluse con un avviso ex art. 415 bis c.p. nel quale la Procura della Repubblica di Novara ha terminato la fase investigativa con riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa ma non ritenendo in alcun modo sussistenti gli elementi per il più grave reato di calunnia.

Da un punto di vista processuale ad oggi non c’è stata alcuna richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero che può archiviare, anche totalmente, la posizione del sig. Criscitiello. Inutile spendere altre parole per spiegare che l’avviso ex art. 415 bis c.p. rappresenta atto obbligatorio al fine di rendere fruibili gli atti alla parte per permettere a quest’ultima di esercitare il diritto di difesa. Inoltre, con riferimento alla partita Reggina – Cittadella vi è da evidenziare come la stessa sia stata esaminata dalla Procura Federale per i noti fatti espressi dal sig. Criscitiello e che la stessa Procura ha ritenuto rilevanti. Da un punto di vista tecnico, bisogna evidenziare che il Tribunale Federale non è potuto entrare nel merito della vicenda per il limite imposto dall’art. 29 CGS secondo cui i fatti avvenuti durante una gara sono di competenza del Giudice Sportivo che può analizzare gli episodi solo con documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). Il fatto che nessuno degli ufficiali di gara abbia refertato quanto ripreso dalle telecamere da un punto di vista sportivo impedisce l’applicazione della sanzione ma non la sussistenza del reato di frode sportiva previsto dall’art. 1 legge 401/1989, per il quale a questo punto sarà necessario denunciare alla Procura della Repubblica la società A.S. Cittadella affinché si possa valutare la rilevanza penale di quanto accaduto nel corso della nota gara”




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