PADOVA-BELLUNO SI DISPUTERÀ REGOLARMENTE ALLO STADIO EUGANEO ED A PORTE APERTE.
Un caso particolare per i Biancoscudati: il Giudice Sportivo ha difatti comminato un’ammenda di 400 euro e la chiusura del settore riservato ai tifosi locali per una gara, ma la sanzione è stata sospesa. Si tratta quindi semplicemente di un’ulteriore diffida.
Questo quanto scritto dal Giudice Sportivo sul comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti: “UNA GARA CON IL SETTORE RISERVATO AI TIFOSI LOCALI PRIVO DI SPETTATORI ED AMMENDA DI € 400 ( SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART.16 COMMA 2 BIS DEL CGS )
BIANCOSCUDATI PADOVA
Per avere propri sostenitori in campo avverso, al momento dell’ingresso delle due squadre in campo:
– fatto esplodere un fumogeno nel settore loro riservato;
– rivolto ripetutamente all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria cori costituenti discriminazione per ragione di razza.
Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti. Trattandosi di prima sanzione si dispone la sospensione della sanzione di cui all’art. 18 comma 1 lett.e, del CGS ai sensi dell’art.16 comma 2 bis CGS”.
Il Giudice sportivo parla inoltre di “cori costituenti discriminazione per ragioni di razza”. L’unico destinatario potrebbe essere Alcantara, giocatore del Fontanafredda subentrato nella ripresa.
Questo lo scenario futuro in base a quanto stabilito dal Giudice Sportivo: qualora i tifosi biancoscudati dovessero commettere un’ulteriore infrazione di tale entità la sanzione non solo non verrebbe sospesa ma verrebbe probabilmente raddoppiata. Da capire se tale decisione ricadrebbe solo sulla Tribuna Fattori o su tutti i settori occupati dai sostenitori del Padova, anche se – interpretando il comunicato ufficiale – potrebbe prevalere la prima ipotesi.